La maternità e le prestazioni a sostegno delle famiglie con bambini

3 Mag, 2022
silvialombardo

Sono diverse le agevolazioni che lo Stato concede alle mamme e alle famiglie con figli piccolissimi, sotto i tre anni. Cambiano in fretta e molto spesso non si conoscono nemmeno. Una piccola guida scritta da chi le ha provate sulla propria pelle potrà solo essere d’aiuto.

Non voglio vantarmi ma modestamente sono la maga dell’INPS. Ho avuto talmente tanti contratti precari nella mia vita che, nell’ultimo periodo, con i dipendenti agli sportelli dell’INPS di Napoli e di quelli di via dell’Amba Aradam a Roma mi davo del tu e conoscevo le storie di parenti e affini.

Gesta eroiche raccontano di una ragazza che ha tampinato talmente tanto via PEC un dirigente di Napoli che alla fine quest’ultimo ha ceduto e messo in pagamento alcune  vecchissime richieste di disoccupazione allegando il seguente messaggio, Signorina mi ha esaurito, spero di non risentirla più.

Io sono così, se qualcosa mi spetta mi attacco ai maroni finché non la ottengo (poi mi chiedo perché mio marito sclera!). Sono anche piuttosto maniacale nella ricerca delle informazioni: mi documento, comparo, archivio. Devo essere sicura di fare le cose nel modo corretto e completo quando si tratta di avere a che fare con la burocrazia italiana (devo essere certa che quando chiamerò al call center X e mi risponderà il povero tizio Y potrò inveire con cognizione di causa!)

Quando sono rimasta incinta, complice anche l’ormone impazzito, ho iniziato a documentarmi compulsivamente in merito a tutte le agevolazioni e le prestazioni a sostegno del reddito riservate alle donne in gravidanza prima e alle mamme poi.

LA MATERNITA' E LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

L’astensione obbligatoria dal lavoro, a chi spetta, quanto spetta e come richiederla.

Innanzitutto il congedo di maternità.

La maternità cosiddetta obbligatoria viene definita sia come astensione obbligatoria per maternità sia come aspettativa per maternità, quindi non fate confusione perché si tratta sempre della stessa cosa. Sia che si tratti di parto naturale sia che si tratti di adozione per la maternità è obbligatorio rispettare il periodo di astensione dal lavoro, poiché è un diritto indisponibile al quale nessuna lavoratrice può rinunciare.

Si tratta di 5 mesi, ovvero i 2 mesi precedenti il parto e i 3 successivi. Si può fare richiesta della cosiddetta maternità flessibile e cioè posticipare di un mese l’inizio della maternità obbligatoria, giovando dunque di un solo mese prima del parto e di 4 mesi post parto. Per poter beneficiare di questa flessibilità sia il medico del SSN che il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro devono attestare che posticipando il congedo non si arrechi alcun pregiudizio alla salute della madre e del nascituro.

Possono beneficiare del congedo di maternità le:

  •  lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
  • disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni:
    • il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
    • il congedo di maternità sia iniziato oltre i 60 giorni, ma si trovano in regime di disoccupazione, mobilità oppure cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità  di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all’Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo stesso;
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno
    26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso
  • lavoratrici a domicilio
  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità)
Bonus e sostegno alle mamme in attesa o con bambini piccoli
Bonus e sostegno alle mamme in attesa o con bambini piccoli

Non spetta alle lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti dai soppressi enti Inpdap ed Enpals) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono.

Qualora dovessero riscontrarsi cause di impedimento all’astensione lavorativa della madre (morte o grave infermità della madre, o nei casi in cui il figlio sia stato abbandonato dalla madre o affidato esclusivamente al padre. Ma anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma), a beneficiare del diritto di congedo sarà il padre (congedo di paternità).

Abbiamo detto che in linea generale il periodo del congedo di maternità è di 5 mesi, ma ci sono anche dei casi eccezionali in cui la durata può subire delle variazioni. Ecco quali sono:

  • parto prematuro: in questo caso la lavoratrice può fruire non solo dei tre mesi regolari previsti dall’attuale normativa, ma anche dei giorni precedenti al parto non goduti;
  • interruzione di gravidanza: nel caso in cui una gravidanza si interrompa dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione, alla lavoratrice spettano comunque 5 mesi di maternità. Questo perché la legge italiana considera le interruzioni post 180 giorni dalla gestazione come delle vere e proprio gravidanze. In questo caso comunque la donna può decidere di tornare a lavoro anche prima dei 5 mesi;
  • adozioni: per le adozioni e gli affidi, anche se internazionali, il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso del minore nella famiglia. Sono compresi nel congedo di maternità anche i periodi di permanenza all’estero utili per espletare tutte le pratiche per l’adozione.

Nessuna agevolazione, invece, per i parti gemellari. In questo caso quindi il congedo di maternità è sempre di 5 mesi.

La domanda di maternità si dovrà inserire in due volte sul sito dell’INPS (ricordatevi di richiedere il PIN dispositivo qualche settimana prima poiché ne riceverete una parte via sms ed una parte via posta ordinaria) poiché si dovranno inserire prima i due mesi (o il mese) precedente al parto e successivamente quelli post parto. In questo modo i tre mesi successivi partiranno dall’effettiva data di nascita del bambino. Se partorirete dopo la data presunta si considererà la data effettiva del parto, se invece partorirete prima della data presunta si considererà comunque la data presunta del parto (ottimo se pensate a chi partorisce prematuramente!)

La maternità obbligatoria e il congedo parentale per le dipendenti a tempo indeterminato e per le dipendenti a tempo determinato

Se fate parte della schiera delle fortunate a tempo indeterminato, questo indennizzo pagato nella misura dell’80% della retribuzione media giornaliera dall’INPS (a discrezione l’azienda può integrare con un 10% o 20%), viene anticipata dal datore di lavoro che poi si avvale sull’INPS. In sostanza a voi non cambierà nulla, percepirete il vostro stipendio il solito giorno del mese. Non temete per la percentuale ridotta, non ve ne accorgerete dal momento che insieme allo stipendio vi verrà anticipato il rateo della tredicesima e di tutti gli eventuali bonus che ricevete durante l’anno (quattordicesima, premi di produzione, ecc.)

Scaduta la maternità obbligatoria potrete usufruire della maternità facoltativa o congedo parentale (180 giorni da usufruire fino agli otto anni d’età del figlio) pagato al 30% della retribuzione media giornaliera (ma solo fino ai sei anni, dai sei agli otto non sono retribuiti). Il congedo può essere preso a quarti (2 ore), mezze giornate (4 ore) o giornata intera (8 ore). Alcune notizie davvero importanti: 1. l’INPS non vi tiene il conto dei giorni di congedo che prendete, quindi appuntateli da qualche parte dal momento che ogni volta che ne farete richiesta online dovrete inserire il numero di giorni già usufruiti; 2. Se decidete di prendere un venerdì e il successivo lunedì di congedo parentale sappiate che anche il sabato e la domenica vi verranno considerati di congedo (anche se il vostro contratto non prevede che lavoriate in nessuno dei due giorni); 3. I giorni di congedo parentale utilizzati non concorrono alla maturazione né di ferie né di permessi.

Le future mamme con un contratto di lavoro a tempo determinato potranno accedere allo stesso trattamento descritto sopra (purché abbiano un contratto in corso) con due differenze: 1. l’indennità economica verrà calcolata sulla base della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità, 2. per alcune categorie di lavoratrici lo stipendio non verrà pagato dall’azienda ma dall’INPS e questo potrebbe generare ritardi nei pagamenti.

Se invece il vostro contratto è scaduto potrete comunque godere della maternità obbligatoria in modalità differenti in base alla data di scadenza dello stesso (meno di 60 giorni, più di 60 giorni rispetto alla data presunta del parto).

La prima cosa importante è che per il computo dei 60 giorni, non vengono calcolate eventuali assenze per:

  • malattia o infortunio sul lavoro,
  • eventuali periodi di congedo parentale o per malattia del bambino relativi ad una precedente maternità o per accudire minori in affidamento,
  • il periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto part-time di tipo verticale.

In caso di contratto scaduto da meno di 60 giorni rispetto alla data presunta del parto, la lavoratrice usufruisce normalmente dell’astensione obbligatoria (tre mesi dalla nascita del bambino).

In caso in cui il contratto sia scaduto da più di 60 giorni dall’inizio del congedo per maternità, l’indennità di maternità è riconosciuta dall’INPS qualora la lavoratrice risulti, alla data di inizio del congedo di maternità, in godimento del trattamento di disoccupazione. Ciò prevede la sostituzione dell’indennità di maternità con il trattamento di disoccupazione. Stessa procedura per la lavoratrice che gode dell’indennità di mobilità.

In ogni caso una volta finita la maternità obbligatoria si potrà richiedere la disoccupazione solo se si è lavorato almeno 100 giorni nell’anno precedente.

La maternità obbligatoria per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata INPS e non

Per quanto riguarda le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps, il beneficio spetta alle lavoratrici a progetto, associate in partecipazione, libere professioniste senza cassa, venditori porta a porta, percettori di assegni di ricerca, assicurate esclusivamente all’Inps per la maternità.

Condizione necessaria per ottenere l’indennità è che vi sia l’effettivo accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata (attualmente nella misura dello 0.72%) nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità.

Le libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps non hanno tale obbligo di astensione; tuttavia la permanenza al lavoro comporta la perdita del diritto all’indennità di maternità.

La durata del congedo di maternità è lo stesso indicato nel caso delle lavoratrici dipendenti: due mesi, salvo flessibilità, per i mesi precedenti la data presunta del parto più il periodo di interdizione anticipata prevista in casi particolari; tre mesi, salvo flessibilità ed interdizione prorogata per i mesi successivi al parto.

Oltre al periodo di aspettativa per maternità, le mamme lavoratrici a progetto non godono purtroppo di tutele come l’astensione facoltativa dal lavoro, i congedi parentali, i permessi per malattia del minore.

Per quanto riguarda invece la categoria delle lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) è fondamentale l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale per verificare il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma ed essere in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità.

L’indennità può essere richiesta anche in caso di iscrizione successiva, rispetto al periodo indennizzabile, alla propria gestione previdenziale (ma solo se l’iscrizione è avvenuta entro i termini di legge, ossia 30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall’inizio dell’attività negli altri casi, l’indennità viene concessa per intero se l’inizio dell’attività è precedente alla gravidanza, invece spetta solo per il periodo successivo se l’attività è cominciata dopo; se l’iscrizione è avvenuta dopo i termini di legge l’indennità di maternità spetta a partire dalla domanda di iscrizione alla gestione previdenziale).

In caso di parto, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.

La maternità obbligatoria in caso di mamme disoccupate

In alcuni casi l’assegno di maternità spetta anche alle lavoratrici disoccupate. Ma solo se soddisfano i seguenti requisiti:

• disoccupate o sospese da meno di 60 giorni;
• disoccupate o sospese da più di 60 giorni ma con diritto all’indennità di disoccupazione Naspi o all’indennità di mobilità;
• disoccupate da oltre 60 giorni e meno di 180, non assicurate contro la disoccupazione, in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità;
• sospese da oltre 60 giorni con diritto alla cassa integrazione guadagni;
• lavoratrici agricole a tempo determinato (Otd) con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell’anno precedente ovvero nell’anno in corso prima dell’inizio della maternità.

I bonus e le prestazioni a sostegno del reddito per mamme in attesa e bimbi piccolissimi. Quali sono e come richiederli con qualche consiglio pratico!

Esistono poi una serie di agevolazioni, di bonus che l’INPS eroga alle mamme e alle famiglie.

Due informazioni davvero importanti:

1. se optate per l’accredito direttamente sul vostro conto corrente, dovrete allegare alla richiesta anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande. Questo modello dovrà essere firmato e timbrato dalla vostra banca (io ho BNL e non ho l’obbligo di andare per forza alla mia filiale di appartenenza, ma verificatelo prima!).

2. l’ISEE dovrà essere aggiornato ogni anno dopo il 15 gennaio. Tutti i bonus saranno ricalcolati automaticamente sulla base della nuova situazione economica familiare.

Sempre in tema di maternità, dal 2017 è stato istituito il bonus Mamme Domani, ovvero il premio alla nascita di 800 euro che viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.

Un’altra agevolazione importante è il bonus bebè. Si tratta di un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Si potrà presentare la domanda oltre i 90 giorni dalla nascita del bambino ma in questo caso la richiesta non sarà retroattiva, vale a dire che il bonus verrà pagato dal quarto mese o dal mese in cui presenterete la domanda fino all’anno del bambino.

La misura dell’assegno dipende dall’ ISEE della famiglia. Con un ISEE inferiore ai 7.000 euro la misura è di 1.920 euro annui (160,00 euro al mese), con un ISEE inferiore ai 25.000 euro la misura è di 960,00 euro annui (80,00 euro al mese).

Tra le ultime novità bisogna inoltre segnalare che ha preso il via la Carta Famiglia 2018, rivolta a chi ha più di tre figli minori e DSU ai fini ISEE di importo fino a 30.000 euro.

Assegni familiari per mamme dipendenti e mamme lavoratrici autonome.

Tra le agevolazioni ci sono poi i cari e vecchi assegni familiari ovvero un sostegno economico erogato dall’INPS per le famiglie dei lavoratori dipendenti; lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori domestici; lavoratori iscritti alla Gestione Separata; titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS; titolari di prestazioni previdenziali; lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto e la cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è:

  • addetto ai servizi domestici;
  • iscritto alla Gestione Separata;
  • operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
  • lavoratore di ditte cessate o fallite;
  • beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Gli importi degli assegni familiari per i lavoratori autonomi sono invece più bassi di quelli dei lavoratori dipendenti: infatti, ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri spettano appena 8,18 euro mensili per ogni familiare a carico, mentre per i pensionati iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi si sale a 10,21 euro. Ai piccoli coltivatori diretti, invece, sono riconosciuti 1,21 euro per ogni genitore a carico o equiparati. Insomma, un piccolo aiuto economico che tra l’altro è riconosciuto solamente quando il nucleo familiare si trova al di sotto di una determinata soglia di reddito, variabile a seconda del numero dei componenti.

Il bonus asilo nido. Un’agevolazione per tutti.

In ultimo c’è il mio caro e amato bonus asilo nido che spetta ai figli nati dal 1° gennaio 2016. Si tratta di un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.000 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

NB! Cadenza mensile non significa che verrà erogato automaticamente e mensilmente come il bonus bebè. Per avere il pagamento mensile di questo bonus bisognerà allegare la prova del pagamento della retta. Il mio consiglio è di inserire la richiesta (una per ogni anno) e successivamente inserire i pagamenti. Di solito passano tre/quattro mesi tra l’inserimento della domanda e l’effettivo pagamento. A me ce ne hanno messi sempre non meno di sei e dopo innumerevoli solleciti al call center e una mia visita di persona in sede.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Importante da sapere è che se richiedete il bonus asilo nido rinunciate automaticamente a presentare le rette pagate in fase di dichiarazione dei redditi.

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino,  di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Anche in questo caso l’Istituto eroga il bonus di 1.000 euro in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2018 è di 250 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online.

Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

  • perdita della cittadinanza;
  • decesso del genitore richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).